Art. 10 
 
                 Approvazione del conto finanziario 
 
  1. Lo schema  del  conto  finanziario,  unitamente  alla  relazione
illustrativa, e' predisposto a cura dell'ufficio di ragioneria  sulla
base delle scritture contabili da esso tenute. 
  2. Il predetto ufficio accerta la  completa  ed  esatta  esecuzione
degli adempimenti contabili e riscontra che  i  dati  rilevati  dalle
proprie scritture corrispondano con quelli relativi agli incassi e ai
pagamenti eseguiti  dalla  Tesoreria  centrale  e  dalle  sezioni  di
Tesoreria. 
  3. Entro il 31 maggio successivo il segretariato generale trasmette
al Consiglio di presidenza  lo  schema  del  conto,  unitamente  alle
relazioni dell'ufficio di ragioneria e del collegio dei revisori. 
  4. Il conto e' approvato con delibera del Consiglio di presidenza. 
  5.  Entro  il  30  giugno  successivo,  il  conto  finanziario   e'
trasmesso, a cura del Presidente,  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, nonche', per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.