Art. 11 
 
        Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 
 
  1. Per la riscossione delle  entrate  eventuali  gli  uffici  della
giustizia amministrativa si avvalgono di un apposito  conto  corrente
postale intestato alla Tesoreria centrale. 
  2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme  a
qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al  relativo
versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma. 
  3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di  cui  al
comma 2 trasmettono all'ufficio di ragioneria copia degli  inviti  di
versamento e copia delle ricevute di versamento  pervenute  nel  mese
precedente dal servizio postale. 
  4. L'ufficio di ragioneria acquisisce la documentazione riguardante
il suindicato conto corrente postale (estratti conto,  bollettini  di
versamento e certificati di accreditamento).  La  Tesoreria  centrale
preleva periodicamente, su richiesta dell'ufficio di  ragioneria,  le
somme affluite su  tale  conto,  curandone  il  versamento  al  conto
corrente di cui al primo comma del successivo art. 20 e trasmette  la
relativa quietanza all'ufficio di ragioneria. 
  5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di  copie
di atti giudiziali, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di  giustizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  6. Al diritto connesso al rilascio di copie  di  atti  o  documenti
amministrativi richieste in applicazione dell'art. 25, legge 7 agosto
1990, n. 241, sono estese le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 aprile 2006, n. 184. 
  7. La riscossione dei diritti di cui ai  precedenti  commi  avviene
mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite
dal richiedente  ed  annullate  a  cura  dell'ufficio  competente  al
rilascio.