Art. 12 Disciplina delle spese 1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamento o di contratti di utenza, stipulati con aziende erogatrici di beni e servizi, sono effettuate senza necessita' di specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilita' iscritte in bilancio. 2. "Le spese diverse da quelle di cui al comma 1, sono disposte dal responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali o dal dirigente delegato sulla base delle indicazioni del responsabile del programma, aventi ad oggetto anche i contenuti della determina a contrarre, nell'ambito delle risorse disponibili, in osservanza delle direttive programmatiche deliberate dal Consiglio di presidenza". 3. Ogni programma di spesa reca l'indicazione, a livello di capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le spese relative al funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali si applica la disciplina di cui all'art. 17.