Art. 12 
 
                       Disciplina delle spese 
 
  1. Le spese da sostenersi in applicazione di  norme  di  legge,  di
regolamento  o  di  contratti  di  utenza,  stipulati   con   aziende
erogatrici di beni e servizi, sono  effettuate  senza  necessita'  di
specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilita' iscritte in
bilancio. 
  2. "Le spese diverse da quelle di cui al comma 1, sono disposte dal
responsabile della Direzione generale per le  risorse  finanziarie  e
materiali o dal dirigente delegato sulla base delle  indicazioni  del
responsabile del programma, aventi ad oggetto anche i contenuti della
determina a contrarre,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  in
osservanza delle direttive programmatiche deliberate dal Consiglio di
presidenza". 
  3. Ogni  programma  di  spesa  reca  l'indicazione,  a  livello  di
capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Per  le  spese  relative   al   funzionamento   dei   Tribunali
amministrativi regionali si applica la disciplina di cui all'art. 17.