Art. 14 
 
                      Assunzione degli impegni 
 
  1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio  del  Consiglio
di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi  regionali  devono  essere
trasmessi, unitamente ai  provvedimenti  che  autorizzano  la  spesa,
all'ufficio di  ragioneria,  affinche'  provveda  alla  registrazione
dell'impegno previa verifica della regolarita' della  documentazione,
dell'esatta imputazione e dell'esistenza  dei  fondi  sui  pertinenti
capitoli di bilancio. 
  2. I provvedimenti di assunzione  degli  impegni  di  spesa  devono
contenere le seguenti indicazioni: 
  a) l'oggetto della spesa; 
  b) le modalita' di esecuzione della spesa; 
  c) l'importo previsto; 
  d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in  caso  di  spese
pluriennali, gli anni di riferimento; 
  e) l'indicazione del creditore. 
  3. L'ufficio di ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari
le necessarie osservazioni,  dandone  comunicazione  agli  ordinatori
della spesa  di  cui  agli  articoli  23  e  24  del  regolamento  di
organizzazione, nonche' al responsabile del relativo programma. 
  4. Il controllo sugli atti di spesa si esercita nelle forme di  cui
all'art. 39. 
  5.  Gli  uffici  competenti  devono   comunicare   all'ufficio   di
ragioneria, oltre agli  atti  di  cui  al  primo  comma,  ogni  altro
provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa.  L'ufficio
di ragioneria annota nelle sue scritture  gli  impegni  in  corso  di
assunzione,  denominati  impegni  provvisori,  compresi  i  piani  di
ripartizione previsti dall'art. 17, comma 1, del presente regolamento
di autonomia finanziaria. 
  6. Gli uffici della G.A. tengono in evidenza, ciascuno per la parte
di  competenza,  gli  impegni  di  spesa  provvisori  e   definitivi.
L'ufficio di ragioneria rileva detti  impegni  in  modo  cronologico,
distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando
eventuali procedure automatizzate.