Art. 15 Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore della giustizia amministrativa, e' effettuata dagli ordinatori di spesa, previo accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.