Art. 15 
 
                      Liquidazione delle spese 
 
  1. La liquidazione delle spese,  consistente  nella  determinazione
dell'esatto importo da  pagare  e  nell'individuazione  del  soggetto
creditore  della  giustizia  amministrativa,  e'   effettuata   dagli
ordinatori di spesa,  previo  accertamento  della  regolarita'  della
fornitura o della prestazione e della  rispondenza  della  stessa  ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini  e  alle  condizioni
pattuite. All'atto di  liquidazione  e'  allegata  la  documentazione
relativa al collaudo o  all'accertamento  della  regolare  esecuzione
della prestazione, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  in
materia.