Art. 16 
 
                 Ordinazione e pagamento delle spese 
 
  1. L'ordinazione  delle  spese  avviene  a  cura  dei  responsabili
amministrativi con l'emissione di  un  ordine  di  pagare,  che  deve
indicare: 
  a) l'esercizio cui si riferisce la spesa; 
  b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo; 
  c) l'oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue; 
  d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per  capitolo  di
bilancio; 
  e) l'indicazione del creditore  e  il  relativo  codice  fiscale  o
partita IVA; 
  f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere; 
  g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa; 
  h) la data di emissione; 
  i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento; 
  l) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati; 
  m) la data di esigibilita'. 
  2. Gli ordini di pagare e  gli  allegati  documenti  giustificativi
della spesa devono essere inoltrati all'ufficio  di  ragioneria  che,
previa  verifica  della  regolarita'  amministrativa   e   contabile,
provvedera' a controfirmarli, a  trattenere  agli  atti  i  documenti
giustificativi e ad immettere i dati nel SIIRG ai fini dell'emissione
dei mandati informatici di  pagamento  da  assegnare  alle  tesorerie
provinciali  territorialmente  competenti  secondo  quanto   previsto
dall'art. 20 per i pagamenti a favore di terzi. 
  3. L'ufficio di ragioneria  segnala  agli  ordinatori  della  spesa
nonche'   al   responsabile   del   relativo   programma    eventuali
irregolarita' amministrative o contabili prima di  immettere  i  dati
nel SIIRG ai fini dell'emissione dei mandati informatici. 
  4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art.
16, comma  8,  d.P.R.  n.  367  del  1994,  sono  estese,  in  quanto
applicabili, le disposizioni  del  regolamento  per  la  contabilita'
generale dello Stato  riguardanti  il  furto,  lo  smarrimento  o  la
distruzione degli ordini di  pagare  nonche'  quelle  riguardanti  il
pagamento con atti di  procura;  in  quest'ultimo  caso  va  comunque
indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai  mandati
informatici  sono  altresi'  applicabili  le   norme   dello   stesso
regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti  insoluti  al
termine dell'esercizio di emissione.