Art. 16 Ordinazione e pagamento delle spese 1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili amministrativi con l'emissione di un ordine di pagare, che deve indicare: a) l'esercizio cui si riferisce la spesa; b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo; c) l'oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue; d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio; e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA; f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere; g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa; h) la data di emissione; i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento; l) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati; m) la data di esigibilita'. 2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa devono essere inoltrati all'ufficio di ragioneria che, previa verifica della regolarita' amministrativa e contabile, provvedera' a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi e ad immettere i dati nel SIIRG ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 20 per i pagamenti a favore di terzi. 3. L'ufficio di ragioneria segnala agli ordinatori della spesa nonche' al responsabile del relativo programma eventuali irregolarita' amministrative o contabili prima di immettere i dati nel SIIRG ai fini dell'emissione dei mandati informatici. 4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, d.P.R. n. 367 del 1994, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonche' quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresi' applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.