Art. 17 Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali 1. Il segretario TT.aa.rr., sulla base delle direttive programmatiche triennali, in relazione alle disponibilita' finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, avvalendosi della collaborazione del responsabile della direzione generale per le risorse finanziarie e materiali, acquisite le previsioni prospettate dalle sedi, formula al Consiglio di presidenza la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario TT.aa.rr. informa gli altri componenti del segretariato generale. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza approva il piano annuale di ripartizione dei fondi. I dirigenti responsabili sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi assegnati, sotto la vigilanza del direttore generale per le risorse finanziarie e materiali, che propone ove necessario al segretario TT.aa.rr., l'esercizio del potere di avocazione con provvedimento congruamente motivato. 2. Il piano e' trasmesso dal segretario TT.aa.rr. all'ufficio di ragioneria per le previste annotazioni contabili. 3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e' sottoposto, di norma, a revisione quadrimestrale, in base alle disponibilita' finanziarie, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.