Art. 17 
 
                     Spese per il funzionamento 
               dei Tribunali amministrativi regionali 
 
  1.  Il   segretario   TT.aa.rr.,   sulla   base   delle   direttive
programmatiche   triennali,   in   relazione   alle    disponibilita'
finanziarie previste sui pertinenti capitoli  di  spesa,  avvalendosi
della collaborazione del responsabile della direzione generale per le
risorse finanziarie e materiali, acquisite le previsioni  prospettate
dalle sedi, formula al Consiglio di presidenza la proposta  di  piano
annuale per la ripartizione dei fondi per le spese  di  funzionamento
dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta  il
segretario TT.aa.rr. informa gli altri  componenti  del  segretariato
generale.  Con  propria  deliberazione  il  Consiglio  di  presidenza
approva il piano annuale  di  ripartizione  dei  fondi.  I  dirigenti
responsabili sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione  ai
fondi assegnati, sotto la vigilanza del  direttore  generale  per  le
risorse finanziarie  e  materiali,  che  propone  ove  necessario  al
segretario  TT.aa.rr.,  l'esercizio  del  potere  di  avocazione  con
provvedimento congruamente motivato. 
  2. Il piano e' trasmesso dal segretario  TT.aa.rr.  all'ufficio  di
ragioneria per le previste annotazioni contabili. 
  3. Il piano di  ripartizione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1  e'
sottoposto, di  norma,  a  revisione  quadrimestrale,  in  base  alle
disponibilita' finanziarie, al fine  di  corrispondere  ad  eventuali
diverse esigenze di spesa.