Art. 18 
 
              Accertamento dei residui attivi e passivi 
 
  1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse  e  delle
somme impegnate e non pagate, da  iscriversi,  rispettivamente,  come
residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' curata dall'ufficio
di ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite
trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e  disposto  le
spese. 
  2. I cassieri di cui all'art. 21, entro il 10 gennaio di ogni anno,
nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'ufficio
di ragioneria l'importo dei fondi non pagati  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  3. Dopo il 31 dicembre, non e' piu' possibile impegnare somme sulle
disponibilita' dell'esercizio precedente.