Art. 18 Accertamento dei residui attivi e passivi 1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' curata dall'ufficio di ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese. 2. I cassieri di cui all'art. 21, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'ufficio di ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Dopo il 31 dicembre, non e' piu' possibile impegnare somme sulle disponibilita' dell'esercizio precedente.