Art. 19 
 
                        Gestione dei residui 
 
  1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono  trasferiti
ai corrispondenti capitoli dell'esercizio  successivo,  separatamente
dalla competenza del medesimo. 
  2. Qualora il capitolo che ha dato origine  al  residuo  sia  stato
eliminato dal bilancio,  per  la  gestione  delle  somme  residue  e'
istituito, con decreto del Presidente, su proposta  del  segretariato
generale previa delibera del Consiglio  di  presidenza,  un  capitolo
aggiunto. 
  3. Per la determinazione dei periodi di conservazione  dei  residui
relativi alle spese  correnti  ed  a  quelle  in  conto  capitale  si
applicano  le  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento  sulla
contabilita' generale dello Stato. 
  4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono  essere
riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con
riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi
successivi,  mediante  prelevamento  dal  fondo  di  riserva,  quando
afferiscano ad importi per i quali sia  stato  assunto  l'obbligo  di
pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori
o di forniture eseguiti. 
  5. In nessun caso puo' iscriversi fra i  residui  alcuna  somma  in
entrata o in uscita che non sia  compresa  fra  le  competenze  degli
esercizi anteriori. 
  6. I residui  attivi  e  passivi  devono  risultare  da  scritture,
distinti per esercizio di provenienza.