Art. 22 
 
                  Verifiche sulla gestione di cassa 
 
  1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria,  nell'espletamento  dei
suoi compiti di vigilanza sui cassieri, puo' disporre senza preavviso
verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture
contabili.  Dispone,  altresi',  apposita  verifica  ogni   qualvolta
avvenga il passaggio di gestione. 
  2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro  esistente  al
momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori  e  titoli
di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri. 
  3. Di ciascuna verifica e'  redatto  un  processo  verbale  in  tre
originali, dei quali uno e' tenuto dai cassieri,  uno  e'  conservato
dal direttore dell'ufficio di ragioneria e l'altro e' trasmesso  agli
ordinatori della spesa. 
  4. Nel caso di verifica per passaggio di  gestione  e'  redatto  un
quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 
  5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede  di  verifica  tutti  i
documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a  dichiarare  che  non
esistono  altre  gestioni  oltre  quelle  risultanti  dalla  verifica
stessa.