Art. 23 
 
                            Consegnatari 
 
  1.  I  consegnatari  ed  i  vice  consegnatari  sono  nominati  dal
segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per  la  parte
di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata
preparazione in campo amministrativo e  contabile.  Per  i  Tribunali
amministrativi regionali e le sezioni staccate,  essi  sono  nominati
dal segretario TT.aa.rr. su  proposta  del  segretario  generale  del
T.a.r. 
  2. Ai consegnatari e' affidata: 
  a)  la  conservazione  e  la   distribuzione   degli   oggetti   di
cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie; 
  b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione  di  mobili
ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi  e  decreti,
di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili,  di  macchine
ed attrezzature d'ufficio  e  quant'altro  costituisca  la  dotazione
degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori,  officine  e  centri
elaborazione dati.