Art. 24 
 
                Inventario e classificazione dei beni 
 
  1. Le scritture patrimoniali  devono  consentire  la  dimostrazione
della   consistenza   del   patrimonio   all'inizio    dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell'anno  per
effetto della gestione del bilancio o per  altre  cause,  nonche'  la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 
  2. I beni  mobili  sono  registrati  a  cura  dei  consegnatari  in
inventari con l'indicazione della natura e la specie,  il  titolo  di
acquisizione,  la  quantita'  o  il  numero  dei   beni   mobili   la
localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo  e  quelli
di valore minimo per i quali si  provvede  comunque  a  registrazione
secondo le modalita' dell'art. 26. 
  3. L'inventario del  patrimonio  librario  e'  tenuto  a  cura  del
responsabile della biblioteca del  Consiglio  di  Stato  nonche'  dei
responsabili   delle   biblioteche   dei   Tribunali   amministrativi
regionali. Al termine  di  ciascun  esercizio  i  responsabili  delle
biblioteche trasmettono ai consegnatari dei  rispettivi  istituti  il
prospetto   contenente   le   variazioni   intervenute   nel    corso
dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario. 
  4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo  di
acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni  pervenuti
per altra causa. 
  5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al  termine
di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in  originale  e
copia. I consegnatari trasmettono all'ufficio di ragioneria entro  il
5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il prospetto
di  tutte  le  variazioni  della  consistenza  patrimoniale  per   la
redazione della situazione finale. L'ufficio di ragioneria  trasmette
la scheda riepilogativa dei valori complessivi  all'ufficio  centrale
del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il
successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. 
  6. L'inventario e' sottoposto a revisione quinquennale  secondo  la
ricognizione fisica dei beni registrati. 
  7. Per le iscrizioni  in  inventario  dei  beni  mobili  e  per  le
relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito  bollettario
dei buoni di carico e scarico.