Art. 26 
 
                Contabilita' degli oggetti di consumo 
 
  1. I consegnatari tengono  su  apposito  registro  la  contabilita'
degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa  in  carico  in
base agli  ordini  di  acquisto  ed  ai  documenti  di  consegna  dei
fornitori. 
  2. Il carico e' determinato dai  documenti  delle  forniture  e  lo
scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.