Art. 27 
 
              Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari 
 
  1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria  assicura  la  vigilanza
sui  consegnatari.  A  tale  scopo  puo'  disporre  senza   preavviso
verifiche sulla corrispondenza dei registri con  la  consistenza  dei
materiali con contestuale ricognizione dei beni e  del  materiale  di
consumo. Dispone, altresi', apposita verifica nei casi di cambiamento
del consegnatario 
  2. I risultati delle verifiche sono  esposti  in  appositi  verbali
redatti con le stesse modalita' previste al precedente art. 22 per le
verifiche sulla gestione di cassa.