Art. 29 
 
                           Norme generali 
 
  1.  Gli  uffici  di  supporto  agli  organi  della  G.A.  procedono
all'affidamento dei contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi  e  forniture,  anche  di  importo  inferiore   alla   soglia
comunitaria, secondo la disciplina comunitaria  e  nazionale  dettata
per  le  amministrazioni  dello  Stato,  salvo  quanto   diversamente
previsto dal presente capo. 
  2. L'affidamento di ogni contratto passivo, ancorche' escluso dalla
disciplina sui contratti pubblici, avviene nel rispetto dei  principi
di economicita', efficacia, imparzialita',  parita'  di  trattamento,
trasparenza, proporzionalita' e non discriminazione. 
  3. Alle alienazioni di beni  ed  agli  altri  contratti  attivi  si
provvede secondo le norme di contabilita' generale dello  Stato,  nel
rispetto comunque dei principi di cui al comma 2.