Art. 29 Norme generali 1. Gli uffici di supporto agli organi della G.A. procedono all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo la disciplina comunitaria e nazionale dettata per le amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capo. 2. L'affidamento di ogni contratto passivo, ancorche' escluso dalla disciplina sui contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita' e non discriminazione. 3. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 2.