Art. 3 
 
Esercizio finanziario, bilancio di previsione e  aggiornamento  delle
                      direttive programmatiche 
 
  1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con  l'anno
solare. 
  2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione, redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo  progetto,  che
viene corredato e presentato con una proiezione triennale dei  conti,
e'  predisposto  dal  segretario  generale  in  coordinamento  con  i
segretari  delegati.  Lo  schema  di  progetto  viene  elaborato  dal
responsabile della Direzione generale per le  risorse  finanziarie  e
materiali sulla base delle ultime direttive programmatiche  adottate,
ai sensi dell'art. 2, comma 4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il
segretario generale e i segretari delegati illustrano al Consiglio di
presidenza il progetto di bilancio annuale e la  relativa  proiezione
triennale. 
  3. Il progetto  di  bilancio  annuale  corredato  da  una  apposita
relazione illustrativa e  la  relativa  proiezione  triennale,  viene
presentata dal Presidente del Consiglio  di  Stato  al  Consiglio  di
presidenza della G.A. 
  4. Il Consiglio di presidenza, attraverso le competenti commissioni
consiliari,  esamina   il   progetto   ed   aggiorna   le   direttive
programmatiche in tempi idonei a  consentire  la  redazione,  con  la
stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene
trasmesso al Consiglio non oltre il 30 novembre per  l'esercizio  dei
suoi poteri deliberativi. 
  5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di  approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, il  Consiglio  di  presidenza
delibera in via definitiva il bilancio annuale  di  previsione  e  la
proiezione triennale dei conti, che vengono trasmessi, con  atto  del
Presidente, ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica,  nonche'  al  Ministero  della  giustizia,  per  la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
  6. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma
4, previa deliberazione del Consiglio di  presidenza,  il  Presidente
autorizza con proprio decreto l'esercizio  provvisorio  nelle  stesse
forme e limiti previsti  per  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio
dello Stato.