Art. 30 Limiti all'attivita' contrattuale 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle procedure di acquisto di beni e servizi per i quali non e' previsto l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate da centrali di committenza. 2. Gli uffici di supporto agli organi di giustizia amministrativa valutano, anche in assenza di uno specifico obbligo, la possibilita' di ricorrere alle dette convenzioni; in ogni caso ne utilizzano i parametri di prezzo - qualita' come limiti massimi per la stipula dei contratti. 3. Resta fermo l'obbligo di aderire al mercato elettronico nei casi previsti dalla legge.