Art. 30 
 
                  Limiti all'attivita' contrattuale 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  capo  si  applicano  alle
procedure di acquisto di beni e servizi per i quali non  e'  previsto
l'obbligo di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  da  centrali  di
committenza. 
  2. Gli uffici di supporto agli organi di  giustizia  amministrativa
valutano, anche in assenza di uno specifico obbligo, la  possibilita'
di ricorrere alle dette convenzioni; in ogni  caso  ne  utilizzano  i
parametri di prezzo - qualita' come limiti massimi per la stipula dei
contratti. 
  3. Resta fermo l'obbligo di aderire al mercato elettronico nei casi
previsti dalla legge.