Art. 31 Formazione della volonta' a contrarre 1. L'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, disposto mediante determina a contrarre, e' soggetto, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ad approvazione del direttore generale per le risorse finanziarie e materiali. 2. In ogni procedura di affidamento di contratti pubblici e' nominato dal dirigente quale responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi, un funzionario amministrativo in possesso delle necessarie competenze. In caso di mancata designazione, l'incarico di responsabile del procedimento e' svolto direttamente dal dirigente preposto all'ufficio interessato. Per gli appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura si applicano il codice dei contratti e il regolamento dei contratti. 3. La determina a contrarre e gli atti della procedura di affidamento non rientranti tra i compiti del responsabile del procedimento sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio interessato. Alle relative incombenze puo' provvedere altro dirigente della medesima struttura, appositamente delegato per una o piu' procedure, individuate per settori omogenei ed eventualmente contenute in predeterminati tetti di spesa. In caso di delega, il dirigente sostituisce il dirigente preposto all'ufficio in ogni competenza e presenta, semestralmente, apposita relazione circa l'attivita' svolta, gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati, nonche' ogni altra notizia utile per il monitoraggio ed il controllo dell'attivita' delegata. 4. Il responsabile del procedimento viene nominato nell'ambito del personale di ruolo. Nei casi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, anche se dipesa dal concomitante affidamento di altri incarichi dello stesso tipo non cumulabili con ulteriori assegnazioni, il responsabile del procedimento puo' essere nominato anche tra i dipendenti non di ruolo, sempreche' in possesso del titolo di studio e di competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere. 5. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti e cura per ogni appalto di lavori, servizi e forniture, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo ivi comprese le procedure negoziate ovvero in regime di economia, gli adempimenti prescritti dall'art. 3, l. n. 136 del 2010 e dalle altre disposizioni antimafia.