Art. 33 Spese in economia 1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti nonche' da altre disposizioni di legge. L'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione e' allegato, unicamente agli atti di programmazione, al bilancio di previsione. 2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse nei limiti di importo previsti dal codice dei contratti e, fatte salve le ipotesi gia' ivi direttamente disciplinate, in relazione alle ulteriori fattispecie di seguito indicate: a) partecipazione e organizzazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali; b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; c) pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici; e) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici; f) accertamenti medico-fiscali; g) servizi di fornitura pasti, fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anche mediante la stipula delle apposite convenzioni; h) rilegatura di libri e pubblicazioni; i) lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui gli uffici non possano provvedervi con il proprio personale; l) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva; m) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; n) servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio; o) servizi per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere nonche' servizi informatici; p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, arredi, materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, ed attrezzature varie; q) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; r) polizze di assicurazione; s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario; t) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e di apparecchiature in genere; u) servizi di manutenzione e riparazione; v) incarichi di collaudo o di verifica di conformita'. 3. La determina a contrarre indica in via esplicita i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di affidamento in economia. 4. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario, qualora sia consentito non avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, gli uffici selezionano gli operatori da consultare sulla base di indagini di mercato oppure utilizzando elenchi aperti di operatori economici alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8. 5. Le indagini di mercato vengono condotte, tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico. Gli uffici possono selezionare gli operatori da invitare previa pubblicazione di un avviso preventivo sul sito web della giustizia amministrativa. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che, con riferimento all'oggetto del contratto, devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta ed i criteri che governano la relativa preselezione. 6. Il segretario generale sentiti i segretari delegati, e previa prospettazione delle strutture, disciplina, con separato atto, la formazione di elenchi di operatori economici, eventualmente distinti per aree geografiche, per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi secondo le prescrizioni di cui al codice dei contratti ed al regolamento dei contratti. 7. Il segretario generale sentiti i segretari delegati, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze degli uffici della giustizia amministrativa, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, promuove la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonche' l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti. 8. Nelle ipotesi in cui gli uffici si avvalgano degli elenchi di cui ai commi che precedono, l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di cottimo avverra' nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, mediante sorteggio pubblico il cui avviso sara' divulgato sull'apposita sezione del sito web della giustizia amministrativa almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito. 9. Di norma l'aggiudicazione avviene sulla base dell'acquisizione di almeno tre preventivi. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di acquisizione di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni in riferimento alla singola procedura, purche' tale facolta' sia espressamente menzionata nella lettera di invito. L'avviso di post-informazione di cui agli articoli 173 e 331, comma 3, del regolamento dei contratti e' reso mediante pubblicazione in una sezione dedicata del web della giustizia amministrativa. 10. Il contratto, anche nelle procedure di acquisto in economia, viene stipulato ed e' eseguito nel rispetto dei termini dilatori e di sospensione previsti dall'art. 11 del codice dei contratti. 11. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, nonche' in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, si applica la disciplina speciale prevista dal regolamento dei contratti.