Art. 33 
 
                          Spese in economia 
 
  1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite nei casi e
nei limiti stabiliti dal codice dei contratti e dal  regolamento  dei
contratti nonche' da altre disposizioni di legge. L'elenco dei lavori
da eseguire in economia  per  i  quali  e'  possibile  formulare  una
previsione e' allegato, unicamente agli atti  di  programmazione,  al
bilancio di previsione. 
  2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono  ammesse  nei
limiti di importo previsti dal codice dei contratti e, fatte salve le
ipotesi  gia'  ivi  direttamente  disciplinate,  in  relazione   alle
ulteriori fattispecie di seguito indicate: 
  a)  partecipazione  e   organizzazione   a   convegni,   congressi,
conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali
e scientifiche nazionali ed internazionali; 
  b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; 
  c) pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo  stampa
o altri mezzi di informazione; 
  d) acquisto di libri, riviste, giornali e  pubblicazioni  di  vario
genere ed abbonamenti a  periodici  e  ad  agenzie  di  informazione,
pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici; 
  e) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici; 
  f) accertamenti medico-fiscali; 
  g) servizi di fornitura pasti, fornitura del  servizio  sostitutivo
di mensa  mediante  buoni  pasto  anche  mediante  la  stipula  delle
apposite convenzioni; 
  h) rilegatura di libri e pubblicazioni; 
  i)  lavori   di   traduzione,   interpretariato,   trascrizioni   e
registrazioni  audio   e   video,   deregistrazione,   dattilografia,
correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui
gli uffici non possano provvedervi con il proprio personale; 
  l) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di
tecnologia audiovisiva; 
  m) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 
  n) servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento
degli uffici e servizi di manutenzione,  riparazione  e  noleggio  di
macchine, mobili ed attrezzature di ufficio; 
  o) servizi per l'acquisto e la manutenzione di terminali,  personal
computer, stampanti, lettori di  badge  e  materiale  informatico  di
vario genere nonche' servizi informatici; 
  p) fornitura di  mobili,  fotocopiatrici,  climatizzatori,  arredi,
materiali e prodotti elettrici e telefonici,  idraulici  e  sanitari,
materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta  bianca  e  da
lettere, stampati, modelli, registri, ed attrezzature varie; 
  q)  corsi  di  preparazione,  formazione  e   perfezionamento   del
personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; 
  r) polizze di assicurazione; 
  s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione,  smaltimento  rifiuti
speciali  e  servizi  analoghi,  compreso  l'acquisto  di   materiale
igienico sanitario; 
  t) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli  e
altri mezzi di trasporto, di materiale di  ricambio,  combustibili  e
lubrificanti e di apparecchiature in genere; 
  u) servizi di manutenzione e riparazione; 
  v) incarichi di collaudo o di verifica di conformita'. 
  3. La determina a contrarre indica in via esplicita  i  presupposti
che  giustificano  il  ricorso  alla  procedura  di  affidamento   in
economia. 
  4. Per gli  appalti  affidati  secondo  la  procedura  del  cottimo
fiduciario,  qualora  sia  consentito  non  avvalersi   del   mercato
elettronico della pubblica amministrazione realizzato  dal  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze   sulle   proprie   infrastrutture
tecnologiche, gli uffici  selezionano  gli  operatori  da  consultare
sulla base di indagini di mercato oppure utilizzando  elenchi  aperti
di operatori economici alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8. 
  5.  Le  indagini  di   mercato   vengono   condotte,   tramite   la
consultazione dei  cataloghi  del  mercato  elettronico.  Gli  uffici
possono selezionare gli operatori da invitare previa pubblicazione di
un avviso preventivo sul sito  web  della  giustizia  amministrativa.
L'avviso deve  indicare  i  requisiti  minimi  che,  con  riferimento
all'oggetto del contratto, devono essere posseduti dai  soggetti  per
potere  essere  invitati  a  presentare  offerta  ed  i  criteri  che
governano la relativa preselezione. 
  6. Il segretario generale sentiti i segretari  delegati,  e  previa
prospettazione delle strutture, disciplina,  con  separato  atto,  la
formazione di elenchi di operatori economici, eventualmente  distinti
per aree geografiche, per le diverse tipologie di lavori, forniture e
servizi secondo le prescrizioni di cui al codice dei contratti ed  al
regolamento dei contratti. 
  7. Il segretario generale sentiti  i  segretari  delegati,  tenendo
conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze degli uffici della
giustizia  amministrativa,  anche  attraverso   la   conclusione   di
specifici  accordi,  promuove  la  creazione  di  elenchi  comuni  di
operatori economici, nonche' l'utilizzo  di  elenchi  predisposti  da
altre stazioni appaltanti. 
  8. Nelle ipotesi in cui gli uffici si avvalgano  degli  elenchi  di
cui ai commi  che  precedono,  l'individuazione  degli  operatori  da
invitare alla procedura di cottimo avverra' nel rispetto dei principi
di  trasparenza,  rotazione  e  parita'  di   trattamento,   mediante
sorteggio  pubblico  il  cui  avviso  sara'  divulgato  sull'apposita
sezione del sito web della giustizia amministrativa almeno due giorni
prima dell'invio delle lettere di invito. 
  9. Di norma l'aggiudicazione avviene sulla  base  dell'acquisizione
di almeno tre preventivi. E' consentita l'aggiudicazione nel caso  di
acquisizione  di  un  unico  preventivo  soltanto  qualora  cio'  sia
ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni in  riferimento
alla singola  procedura,  purche'  tale  facolta'  sia  espressamente
menzionata nella lettera di invito. L'avviso di post-informazione  di
cui agli articoli 173 e 331, comma 3, del regolamento  dei  contratti
e' reso mediante pubblicazione in una sezione dedicata del web  della
giustizia amministrativa. 
  10. Il contratto, anche nelle procedure di  acquisto  in  economia,
viene stipulato ed e' eseguito nel rispetto dei termini dilatori e di
sospensione previsti dall'art. 11 del codice dei contratti. 
  11. Nei  casi  in  cui  l'esecuzione  dei  lavori  in  economia  e'
determinata dalla necessita'  di  provvedere  d'urgenza,  nonche'  in
circostanze di somma urgenza che non  consentono  alcun  indugio,  si
applica  la  disciplina  speciale  prevista   dal   regolamento   dei
contratti.