Art. 34 
 
               Stipulazione ed efficacia dei contratti 
 
  1. I contratti sono stipulati dal  dirigente  preposto  all'ufficio
interessato ovvero dal responsabile  del  procedimento  nel  caso  di
affidamento in economia di lavori  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore a 40.000 euro. 
  2. I contratti sono stipulati: 
  a) mediante atto pubblico notarile o forma  pubblica-amministrativa
a cura dell'ufficiale rogante; 
  b) nel  caso  di  procedure  negoziate,  anche  mediante  scrittura
privata; 
  c) in forma elettronica, secondo la normativa vigente. 
  3. I contratti, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di
rilevanza comunitaria, non sono obbligatori e vincolanti finche'  non
siano approvati dal direttore generale per le risorse  finanziarie  e
materiali,  e  diventano  esecutivi  a  seguito  della  registrazione
dell'ufficio di ragioneria. 
  4.  Il  Segretario  generale,  sentiti  i  segretari  delegati,  su
proposta dei dirigenti delle strutture,  nomina  piu'  funzionari  di
ruolo, in possesso di titolo di studio e competenze adeguati, per  lo
svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante. 
  5. L'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica  le
copie degli atti originali ricevuti, rilascia le  copie  stesse  alle
parti che ne facciano richiesta, custodisce  i  contratti  in  ordine
cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a  quelle
previste dalla legge notarile, provvedendo alle  relative  incombenze
fiscali. L'ufficiale rogante e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.