Art. 34 Stipulazione ed efficacia dei contratti 1. I contratti sono stipulati dal dirigente preposto all'ufficio interessato ovvero dal responsabile del procedimento nel caso di affidamento in economia di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro. 2. I contratti sono stipulati: a) mediante atto pubblico notarile o forma pubblica-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante; b) nel caso di procedure negoziate, anche mediante scrittura privata; c) in forma elettronica, secondo la normativa vigente. 3. I contratti, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono obbligatori e vincolanti finche' non siano approvati dal direttore generale per le risorse finanziarie e materiali, e diventano esecutivi a seguito della registrazione dell'ufficio di ragioneria. 4. Il Segretario generale, sentiti i segretari delegati, su proposta dei dirigenti delle strutture, nomina piu' funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e competenze adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante. 5. L'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.