Art. 36 
 
                        Congruita' dei prezzi 
 
  1. L'accertamento della congruita' dei prezzi e' effettuato, in via
ordinaria,  attraverso  gli  strumenti  di  rilevazione  dei   prezzi
correnti previsti dal codice e dal  regolamento,  nonche'  attraverso
libere indagini di mercato. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, nei procedimenti relativi  a  lavori,
servizi o forniture di particolare complessita' tecnica, per i  quali
non e' possibile individuare in base al comma  1  elementi  utili  ai
fini  del  giudizio  di  congruita',  e  sempre  che  comportino  una
previsione di spesa superiore  ad  euro  50.000  I.V.A.  esclusa,  il
responsabile del procedimento, in mancanza di dipendenti anche non di
ruolo in possesso di professionalita'  adeguate,  puo'  avvalersi  di
esperti esterni all'Amministrazione.