Art. 36 Congruita' dei prezzi 1. L'accertamento della congruita' dei prezzi e' effettuato, in via ordinaria, attraverso gli strumenti di rilevazione dei prezzi correnti previsti dal codice e dal regolamento, nonche' attraverso libere indagini di mercato. 2. Ai fini di cui al comma 1, nei procedimenti relativi a lavori, servizi o forniture di particolare complessita' tecnica, per i quali non e' possibile individuare in base al comma 1 elementi utili ai fini del giudizio di congruita', e sempre che comportino una previsione di spesa superiore ad euro 50.000 I.V.A. esclusa, il responsabile del procedimento, in mancanza di dipendenti anche non di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, puo' avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione.