Art. 37 Collaudo e verifica di conformita' 1. Gli appalti stipulati dagli uffici di supporto degli organi di giustizia amministrativa sono soggetti, nel caso di contratti relativi a lavori, a collaudo ovvero all'accertamento della regolare esecuzione, nonche' alla verifica di conformita' nei casi di contratti relativi a servizi e forniture. 2. Gli incarichi di collaudo e di verifica di conformita' sono affidati a soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto nei soli casi in cui e' prescritto dal codice dei contratti o dal regolamento dei contratti. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'affidamento dell'incarico e' conferito, in forma individuale o collegiale, dal responsabile del procedimento a personale in servizio presso gli uffici della giustizia amministrativa, in possesso della necessaria competenza. La designazione tiene conto dell'oggetto del contratto, della complessita' della prestazione e del relativo importo ed avviene, dopo aver accertato il possesso dei necessari requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita', sulla base di una scelta motivata in applicazione dei seguenti criteri: a) coerenza dell'incarico con la professionalita' del dipendente, quale desumibile dal suo curriculum vitae; b) proporzionalita' della competenza professionale del dipendente alla complessita' e valore economico dell'incarico; c) compatibilita' dell'incarico con il carico di lavoro gia' assegnato al dipendente; d) assenza di ragioni di impedimento soggettivo dovute anche al rendimento del dipendente; e) rotazione degli incarichi. 4. In mancanza di adeguate risorse interne gli uffici possono avvalersi, previa stipula di apposite intese a cura del segretario generale, dei dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici. che possono essere nominati nelle forme ed alle condizioni di cui al comma che precede. 5. In mancanza di adeguate risorse interne, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, il dirigente dell'ufficio competente affida gli incarichi di cui al comma 1 a soggetti esterni mediante procedura di evidenza pubblica secondo le disposizioni del codice dei contratti e del regolamento dei contratti.