Art. 37 
 
                 Collaudo e verifica di conformita' 
 
  1. Gli appalti stipulati dagli uffici di supporto degli  organi  di
giustizia  amministrativa  sono  soggetti,  nel  caso  di   contratti
relativi a lavori, a collaudo ovvero all'accertamento della  regolare
esecuzione,  nonche'  alla  verifica  di  conformita'  nei  casi   di
contratti relativi a servizi e forniture. 
  2. Gli incarichi di collaudo e  di  verifica  di  conformita'  sono
affidati  a  soggetto  diverso  dal  direttore  dell'esecuzione   del
contratto nei soli casi in cui e' prescritto dal codice dei contratti
o dal regolamento dei contratti. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'affidamento dell'incarico  e'
conferito, in forma individuale o collegiale,  dal  responsabile  del
procedimento  a  personale  in  servizio  presso  gli  uffici   della
giustizia amministrativa, in possesso della necessaria competenza. La
designazione  tiene   conto   dell'oggetto   del   contratto,   della
complessita' della prestazione e del  relativo  importo  ed  avviene,
dopo aver accertato il possesso dei necessari requisiti  e  l'assenza
di cause di incompatibilita', sulla base di una  scelta  motivata  in
applicazione dei seguenti criteri: 
  a) coerenza dell'incarico con la professionalita'  del  dipendente,
quale desumibile dal suo curriculum vitae; 
  b) proporzionalita' della competenza professionale  del  dipendente
alla complessita' e valore economico dell'incarico; 
  c) compatibilita'  dell'incarico  con  il  carico  di  lavoro  gia'
assegnato al dipendente; 
  d) assenza di ragioni di impedimento  soggettivo  dovute  anche  al
rendimento del dipendente; 
  e) rotazione degli incarichi. 
  4. In mancanza di  adeguate  risorse  interne  gli  uffici  possono
avvalersi, previa stipula di apposite intese a  cura  del  segretario
generale, dei dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici. che
possono essere nominati nelle forme ed  alle  condizioni  di  cui  al
comma che precede. 
  5. In mancanza di adeguate risorse interne, accertata e certificata
dal responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a  ricorrere
a  dipendenti  di  amministrazioni  aggiudicatrici   con   competenze
specifiche in materia, il dirigente  dell'ufficio  competente  affida
gli incarichi di cui al comma 1 a soggetti esterni mediante procedura
di evidenza pubblica secondo le disposizioni del codice dei contratti
e del regolamento dei contratti.