Art. 38 
 
              Ufficio centrale di bilancio e ragioneria 
 
  1. L'ufficio di ragioneria, a cui e' preposto  un  dirigente,  cura
tutti gli adempimenti di natura contabile connessi  con  la  gestione
del bilancio  e  con  le  attivita'  amministrative  della  giustizia
amministrativa. 
  2. All'ufficio di ragioneria debbono esser comunicati gli atti  che
possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi  finanziari  e
patrimoniali. 
  3. Per l'assolvimento dei compiti previsti  dai  precedenti  commi,
all'ufficio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni: 
  a)  tenere  le  scritture  contabili,  economiche  e   finanziarie,
relative alla gestione; 
  b) predisporre il rendiconto finanziario e  la  relativa  relazione
illustrativa; 
  c) esercitare il controllo preventivo sugli atti di impegno  e  sui
titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa,  apponendovi  il
visto di riscontro contabile; 
  d) accertare i pagamenti  effettuati  dalle  sezioni  di  tesoreria
provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 20, comma 2; 
  e)  compilare  trimestralmente  la  situazione  riassuntiva   degli
accertamenti  di  entrata  e  degli  impegni  di  spesa,  nonche'  la
situazione dei residui attivi e passivi; 
  f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale; 
  g)  vigilare  sulla  regolarita'  contabile  delle   gestioni   dei
consegnatari e dei cassieri; 
  h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 22 e 27,  sulle
gestioni dei cassieri e dei consegnatari; 
  i) esaminare i rendiconti prodotti  dai  cassieri  della  giustizia
amministrativa.