Art. 4 
 
                Struttura del bilancio di previsione 
 
  1. Il bilancio annuale di previsione espone le entrate e  le  spese
per il funzionamento della giustizia amministrativa, in coerenza  con
i principi contenuti nella l. n. 196 del 2009 e con il regolamento di
organizzazione. Le spese, nel loro complessivo importo,  non  possono
superare le entrate. 
  2. La proiezione triennale dei conti di previsione e'  redatta  per
programmi, con la disaggregazione prevista dal comma 7. 
  3. Le entrate sono costituite dall'importo  dei  fondi  annualmente
iscritti nello stato di  previsione  del  ministero  dell'economia  e
delle finanze. Sono altresi' iscritte, quali  poste  di  entrata,  le
somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a  quello  di
riferimento. 
  Le entrate, organizzate in un unico titolo,  sono  ripartite  nelle
seguenti categorie: 
  a) categoria I): entrate provenienti dal bilancio dello Stato; 
  b) categoria II): entrate eventuali; 
  c)  categoria  III):  avanzo  di  amministrazione  presunto  al  31
dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce  il  bilancio
di previsione. 
  4. All'interno  delle  categorie,  ai  fini  della  gestione,  sono
ripartite  secondo  l'oggetto  in   capitoli,   con   una   specifica
denominazione. 
  5.  Le  spese  sono  ripartite  in  tre  programmi,   riferiti   al
perseguimento di obiettivi d'istituto omogenei, e in capitoli per  la
loro  gestione,  secondo  l'oggetto  specifico.  Ogni  programma   e'
affidato ad un unico centro  di  responsabilita'.  Sulla  base  dell'
organizzazione centrale e territoriale del  sistema  della  giustizia
amministrativa: 
  a) il primo programma e' intestato al segretario generale; 
  b) il secondo programma e' intestato al segretario C.d.S.; 
  c) il terzo programma e' intestato al segretario TT.aa.rr. 
  6. Il segretario generale, cui e' affidata la gestione delle  spese
strumentali comuni a piu' uffici, convoca con regolarita' riunioni di
coordinamento  dei   responsabili   dei   programmi   per   esaminare
l'andamento della spesa, lo stato di attuazione delle  iniziative  in
corso, l'impostazione di  nuove  iniziative  e  per  predisporre  gli
elementi per riferire al Consiglio di presidenza. 
  7. I programmi presentano al  loro  interno,  in  modo  distinto  e
aggregato, le spese correnti, per il  personale,  per  l'informatica,
per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato
le spese sono suddivise in capitoli, ai fini della gestione  e  della
rendicontazione; i capitoli indicano la  natura  rimodulabile  o  non
rimodulabile, discrezionale o obbligatoria delle spese. 
  8. Su un apposito capitolo e' iscritto il fondo di riserva  per  un
importo non superiore al 4 per cento delle spese di  parte  corrente.
Su  tale  fondo  confluisce,  in   corso   d'esercizio   finanziario,
l'eventuale  differenza  tra  l'importo  complessivo  delle  economie
accertate in sede di conto finanziario  dell'esercizio  precedente  e
quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione per
le spese non impegnate.