Art. 40 
 
              Scritture contabili dell'Ufficio centrale 
                      di bilancio e ragioneria 
 
  1. L'Ufficio  di  ragioneria  tiene  le  scritture  cronologiche  e
sistematiche necessarie affinche' risultino in ogni loro  particolare
aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione  alla
gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla  consistenza
patrimoniale ed alle sue variazioni. 
  2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono
rilevare: 
  a) i movimenti cronologici di  cassa  riferiti  al  bilancio  della
G.A.; 
  b) gli accertamenti e gli impegni,  distinti  per  capitolo,  delle
entrate e delle spese in modo cronologico; 
  c) le riscossioni ed i  pagamenti,  distinti  per  capitolo,  delle
entrate e delle spese; 
  d) le ritenute di ogni tipo operate  sui  pagamenti,  distinte  per
capitoli; 
  e) nel conto dei residui, distinti per  capitoli  ed  esercizio  di
provenienza,  la  consistenza  all'inizio  dell'esercizio,  le  somme
riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.