Art. 40 Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria 1. L'Ufficio di ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinche' risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni. 2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare: a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio della G.A.; b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico; c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese; d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli; e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.