Art. 42 
 
             Criteri di determinazione della indennita' 
                     di funzione onnicomprensiva 
 
  1. Il Consiglio di presidenza stabilisce  i  criteri  oggettivi  di
determinazione dell'indennita' di funzione onnicomprensiva  spettante
ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali  della  G.A.,
assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti,
nonche' la compatibilita'  degli  stessi  con  le  disponibilita'  di
bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio  e  il
trattamento  di  missione  secondo  quanto  previsto  dalle   vigenti
disposizioni. 
  2. Il Consiglio di presidenza definisce, in  sostituzione  di  ogni
altra utilita' economica corrisposta a  titolo  di  partecipazione  a
sedute, di attivita'  istruttoria,  di  studio,  di  ricerca,  e  nel
rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennita'  di
funzione onnicomprensiva spettante: 
  a) ai suoi componenti; 
  b) al segretario del Consiglio di presidenza  e  ai  magistrati  ad
esso addetti; 
  c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e  del
Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo; 
  d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per  l'informatica  e
le tecnologie di comunicazione. 
  3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in
sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di
partecipazione a sedute, di  attivita'  istruttoria,  di  studio,  di
ricerca e in attuazione dei criteri di  cui  al  comma  1,  l'importo
dell'indennita'  onnicomprensiva  spettante  ai  componenti   ed   ai
magistrati addetti al segretariato generale, informando il  Consiglio
di presidenza dei provvedimenti adottati.