Art. 42 Criteri di determinazione della indennita' di funzione onnicomprensiva 1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennita' di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonche' la compatibilita' degli stessi con le disponibilita' di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attivita' istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennita' di funzione onnicomprensiva spettante: a) ai suoi componenti; b) al segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti; c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo; d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione. 3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attivita' istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennita' onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.