Art. 43 Personale di magistratura 1. I provvedimenti riguardanti il trattamento economico ordinario del personale di magistratura sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. I compensi deliberati dal Consiglio di presidenza sono adottati con decreto del Presidente; i trattamenti economici dei magistrati direttamente quantificati nelle delibere del Consiglio di presidenza sono adottati con decreto del responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.