Art. 43 
 
                      Personale di magistratura 
 
  1. I provvedimenti riguardanti il trattamento  economico  ordinario
del  personale  di  magistratura  sono  adottati  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  2. I compensi deliberati dal Consiglio di presidenza sono  adottati
con decreto del Presidente; i trattamenti  economici  dei  magistrati
direttamente quantificati nelle delibere del Consiglio di  presidenza
sono adottati con decreto del responsabile della  Direzione  generale
per le risorse finanziarie e materiali.