Art. 45 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. In coerenza con le disposizioni poste dal presente  regolamento,
il regolamento di organizzazione degli  uffici  amministrativi  della
G.A., approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato  15
febbraio 2005, in attesa  della  sua  organica  revisione,  e'  cosi'
modificato: 
  a) l'art. 3, comma 1, e' sostituito dal  seguente:  «Il  Presidente
del Consiglio di Stato, tenendo conto delle direttive  programmatiche
triennali di cui all'art. 2, comma 5, del  regolamento  di  autonomia
finanziaria,   esercita   le   funzioni   di    indirizzo    politico
amministrativo  proponendo  al  Consiglio  di  presidenza,   per   le
conseguenti   deliberazioni,   le    linee    generali    dell'azione
amministrativa.  Sovrintende  al  controllo  sulla  rispondenza   dei
risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti e ne
riferisce periodicamente al Consiglio  di  presidenza  con  relazione
unitaria   comprendente   anche   le   valutazioni    sul    rispetto
dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2 comma 7 del Regolamento
di autonomia finanziaria»; 
  b) l'art. 3, comma  2,  lettera  b)  e'  sostituito  dal  seguente:
«individua gli obiettivi ed i programmi generali della gestione della
giustizia amministrativa, e propone al Consiglio di  presidenza,  per
le competenti determinazioni, le conseguenti direttive»; 
  c) l'articolo3, comma 2, lettera c) e' soppresso; 
  d) all'art. 3, comma 2, lettera f), dopo le  parole  «Consiglio  di
presidenza»  aggiungere   «informando   il   Consiglio   stesso   dei
provvedimenti adottati»; 
  e)  all'art.  6,  comma  1,  lettera  a),  sostituire   le   parole
«Presidente del Consiglio di  Stato»  con  le  parole  «Consiglio  di
presidenza»; 
  f) l'art. 8, comma 2,  lettera  a),  e'  sostituito  dal  seguente:
«sentiti i dirigenti generali, determina gli specifici  programmi  in
attuazione delle direttive del Consiglio di presidenza»; 
  g) l'art. 10  comma  1  lettera  d)  e'  sostituito  dal  seguente:
«propone  al  Consiglio  di  presidenza  il  piano  annuale  per   la
ripartizione dei fondi per le spese di  funzionamento  dei  Tribunali
amministrativi regionali, secondo le disposizioni di cui all'art.  17
del regolamento di autonomia finanziaria»; 
  h) all'art. 18, comma 10, lettera c), sostituire le  parole  «comma
2» con le parole «comma 5».