Art. 45 Norme di coordinamento 1. In coerenza con le disposizioni poste dal presente regolamento, il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della G.A., approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, in attesa della sua organica revisione, e' cosi' modificato: a) l'art. 3, comma 1, e' sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, tenendo conto delle direttive programmatiche triennali di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento di autonomia finanziaria, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo proponendo al Consiglio di presidenza, per le conseguenti deliberazioni, le linee generali dell'azione amministrativa. Sovrintende al controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza con relazione unitaria comprendente anche le valutazioni sul rispetto dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2 comma 7 del Regolamento di autonomia finanziaria»; b) l'art. 3, comma 2, lettera b) e' sostituito dal seguente: «individua gli obiettivi ed i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa, e propone al Consiglio di presidenza, per le competenti determinazioni, le conseguenti direttive»; c) l'articolo3, comma 2, lettera c) e' soppresso; d) all'art. 3, comma 2, lettera f), dopo le parole «Consiglio di presidenza» aggiungere «informando il Consiglio stesso dei provvedimenti adottati»; e) all'art. 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole «Presidente del Consiglio di Stato» con le parole «Consiglio di presidenza»; f) l'art. 8, comma 2, lettera a), e' sostituito dal seguente: «sentiti i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di presidenza»; g) l'art. 10 comma 1 lettera d) e' sostituito dal seguente: «propone al Consiglio di presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria»; h) all'art. 18, comma 10, lettera c), sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 5».