Art. 7 
 
                          Conto finanziario 
 
  1. I  risultati  della  gestione  dell'esercizio  finanziario  sono
riassunti e dimostrati nel conto finanziario. 
  2.  Il  conto  finanziario  dimostra  i  risultati  della  gestione
finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli,
secondo il  contenuto  dei  programmi  intestati  ai  tre  centri  di
responsabilita', come  presentati  nel  bilancio  di  previsione,  in
armonia con i criteri di cui all'art. 21, l. n. 196 del 2009. 
  3. Il conto finanziario espone: 
  a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le  previsioni
definitive; 
  b) le  entrate  di  competenza  dell'anno,  accertate,  riscosse  e
rimaste da riscuotere; 
  c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da
pagare; 
  d)  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
precedenti; 
  e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate  per
ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza  e  in
conto dei residui; 
  f) il conto totale dei residui attivi e  passivi  che  si  rinviano
all'esercizio successivo; 
  g) le eventuali economie di gestione; 
  h) i residui perenti. 
  4. Con il regolamento di organizzazione verranno  definiti  modelli
di controllo di gestione per obiettivi e per conto economico.