Art. 2 1. I distintivi di qualifica dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto con riferimento alle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco qualificato, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore, capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato B e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario, capo reparto volontario e funzionario tecnico antincendi volontario, similari a quelli del personale permanente, integrati dalla scritta «VOLONTARIO», come riportato nell'allegato C e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.