Art. 2 
 
  1. I distintivi di qualifica dei ruoli dei vigili  del  fuoco,  dei
capi squadra e dei capi reparto con riferimento  alle  qualifiche  di
vigile del fuoco, vigile del  fuoco  qualificato,  vigile  del  fuoco
esperto, vigile del fuoco coordinatore, capo  squadra,  capo  squadra
esperto, capo reparto e capo reparto esperto, sono determinati  nelle
fogge e nelle caratteristiche individuate  nell'Allegato  B  e  nella
relativa  tavola,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2.  Il  personale  volontario  ha  i  distintivi,   riferiti   alle
qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo  squadra  volontario,
capo reparto volontario e funzionario tecnico antincendi  volontario,
similari a quelli del personale permanente, integrati  dalla  scritta
«VOLONTARIO», come riportato nell'allegato C e nella relativa tavola,
che costituisce parte integrante del presente decreto.