Art. 5 1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e capo esperto, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato E e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2006 recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuocoP e il decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007 recante «Approvazione dei nuovi distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento per il personale dei ruoli dei Vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e restano abrogati gli articoli 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 1992, n. 11612. Roma, 10 febbraio 2012 Il Ministro: Cancellieri