Art. 5 
 
  1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per  il  personale
inquadrato, ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nelle  qualifiche  di  sostituto
direttore  antincendi  capo  e  capo  esperto,  sostituto   direttore
antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore  antincendi  del
ruolo degli ispettori e  dei  sostituti  direttori  antincendi,  sono
determinati  nelle  fogge   e   nelle   caratteristiche   individuate
nell'Allegato E  e  nella  relativa  tavola,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Sono abrogati il decreto del  Ministro  dell'interno  12  aprile
2006  recante  «Distintivi  di  qualifica  del  personale  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuocoP  e  il   decreto   del   Ministro
dell'interno del 22 ottobre  2007  recante  «Approvazione  dei  nuovi
distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di  riconoscimento
per il personale dei ruoli dei Vigili del fuoco, dei capi  squadra  e
dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e  restano
abrogati gli articoli 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno  1°
settembre 1992, n. 11612. 
 
    Roma, 10 febbraio 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri