IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto  l'art.  9  del  predetto  regolamento  (CE)   n.   510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 5, comma 6,  del  sopra  citato  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  134/98  della  commissione  del  20
gennaio 1998, relativo  alla  registrazione  della  denominazione  di
origine protetta Pancetta di Calabria,  ai  sensi  dell'art.  17  del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela  dei  salumi  di
Calabria DOP, con sede in Cosenza,  via  Trieste  n.  95,  intesa  ad
ottenere la modifica della disciplina produttiva della  denominazione
di origine protetta Pancetta di Calabria; 
  Vista la nota protocollo n. 20151 del 18 ottobre 2011, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
ritenendo che la modifica di cui sopra rientri  nelle  previsioni  di
cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; 
  Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero  in
data  7  febbraio  2012,  con  la  quale  i  servizi  della  predetta
commissione hanno confermato la ricezione della domanda  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
protetta «Pancetta di Calabria»; 
  Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il consorzio  di
tutela dei  salumi  di  Calabria  DOP,  richiedente  la  modifica  in
argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai sensi dell'art. 5,  comma  6  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per  esso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
protetta Pancetta di  Calabria,  ricadendo  la  stessa  sui  soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  di  origine
protetta Pancetta di Calabria in attesa che  l'organismo  comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio  di  tutela
dei salumi di Calabria DOP, sopra citato, assicuri  la  protezione  a
titolo  transitorio  a   livello   nazionale   dell'adeguamento   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
Pancetta di Calabria, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in
attesa che  il  competente  organismo  comunitario  decida  su  detta
domanda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accorda  ta  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, a decorrere dalla data  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006  del  Consiglio
del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della  denominazione
di origine protetta Pancetta di Calabria che recepisce  le  modifiche
richieste dal consorzio di  tutela  dei  salumi  di  Calabria  DOP  e
trasmesso con  nota  n.  20151  del  18  ottobre  2011  all'organismo
comunitario competente  e  consultabile  nel  sito  istituzionale  di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.