Art. 6 
 
 
Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione
                          di beni e servizi 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  3,  comma
25, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente  previsto,  di  concerto  con  altri   soggetti,   per
l'acquisizione di beni  e  servizi,  possono  adottare  il  programma
annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
presente decreto. 
  2. L'inclusione nell'elenco  annuale  e'  subordinata  alla  previa
approvazione   della   progettazione    secondo    quanto    disposto
dall'articolo 279 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. 
  3.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti  tramite  l'impiego  di   capitale   privato   ai   sensi
dell'articolo 278 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilita'  finanziarie  e'
riportato  secondo  lo  schema  della  scheda  4,  nella  quale  sono
indicati, secondo le diverse provenienze, le  somme  complessivamente
destinate all'attuazione del programma annuale. 
  4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni  e  servizi  da
realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei  costi,  la  tipologia
del bene o  servizio,  nonche'  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento. 
  5. Si applicano in quanto compatibili l'articolo 1, commi 3, 4 e 5,
l'articolo 4, commi 4, 5 e 6 e l'articolo 5.