Art. 12 
 
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il  contributo
per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima  e
deve  essere  destinato  unicamente  agli  interventi   sulle   parti
strutturali: 
  a) rafforzamento locale:  100  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 20.000  euro  massimo  per  ogni  unita'
abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari; 
  b) miglioramento sismico: 150  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 30.000  euro  massimo  per  ogni  unita'
abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari; 
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 40.000  euro  massimo  per  ogni  unita'
abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari.