Art. 13 
 
  1.  Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  sugli  edifici
privati, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9  ed
11. 
  2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare
che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una  soglia  minima  del
rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un  aumento  della
stessa non inferiore al 20%  di  quella  del  livello  corrispondente
all'adeguamento sismico. 
  3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di  sostituzione
edilizia.