Art. 14 
 
  1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni
si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 
  2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano
i comuni su cui attivare i contributi di cui  all'art.  12,  d'intesa
con i comuni interessati. 
  3. I comuni predispongono i bandi di cui  al  comma  5  nei  limiti
delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. 
  4.  Le  richieste  di  contributo  sono  registrate  dai  comuni  e
trasmesse alle  regioni  che  provvedono  ad  inserirle  in  apposita
graduatoria di priorita' tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di
struttura, anno  di  realizzazione,  occupazione  giornaliera  media,
classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali  ordinanze
di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate  da  gravi
deficienze  statiche  e  non  antecedenti  1  anno  dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3.  Le
richieste  sono  ammesse  a  contributo  fino  all'esaurimento  delle
risorse ripartite di cui al comma 2. 
  5. A tal fine i  comuni  provvedono  a  pubblicizzare  l'iniziativa
mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio  e  sul  sito  Web
istituzionale  del  comune,  chiedendo  ai  cittadini  che  intendono
aderire  all'iniziativa  di  presentare  la  richiesta  di  incentivo
secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello
stesso nell'Albo pretorio. 
  6. La  regione  formula  e  rende  pubblica  la  graduatoria  delle
richieste  entro  240  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle
risorse: i soggetti collocati utilmente  nella  predetta  graduatoria
devono  presentare  un  progetto  di   intervento   sottoscritto   da
professionista  abilitato  ed  iscritto  all'Albo,  coerente  con  la
richiesta presentata, entro il termine  di  novanta  giorni  per  gli
interventi di rafforzamento locale e di centottanta  giorni  per  gli
interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.  I
progetti sono sottoposti allo sportello  unico  del  comune  o  degli
uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso  di
costruire e per il controllo. 
  7. Per i progetti e gli interventi si  applicano  le  procedure  di
controllo e vigilanza  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001. 
  8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data  nella
quale viene comunicata l'approvazione del  progetto  e  del  relativo
contributo e devono essere completati entro 270,  360  o  450  giorni
rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento  o
di demolizione  e  ricostruzione;  il  completamento  dei  lavori  e'
certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune  al  fine
dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle
procedure di cui al comma 9. 
  9. In allegato 6 sono  riportate  indicazioni  di  massima  per  la
definizione degli edifici  e  per  le  procedure  di  erogazione  dei
contributi.