Art. 15 
 
  10. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere  revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite  ai
sensi della presente ordinanza non  vengano  impegnate  entro  dodici
mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine  le  regioni  comunicano
annualmente  al  Dipartimento  della  protezione  civile   l'avvenuto
impegno  o  utilizzazione  delle  risorse  stanziate   per   ciascuna
annualita' con i relativi interventi effettuati.  Le  somme  revocate
possono  essere  utilizzate,  solo  per  l'annualita'  seguente,  per
ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c),  comma
1 dell'art. 2.