Art. 16 1. Per l'annualita' 2011 si provvede utilizzando le risorse - pari a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: a) art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro; b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro; c) art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro; d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.