Art. 16 
 
  1. Per l'annualita' 2011 si provvede utilizzando le risorse -  pari
a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: 
  a) art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro; 
  b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro; 
  c) art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro; 
  d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile
di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita'  di  cui
alla  presente  ordinanza:  1.100.000  di  euro,   anche   attraverso
specifica convenzione  con  uno  o  piu'  centri  di  competenza  del
Dipartimento di protezione civile. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile,  l'ANCI  e  le  regioni
definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente  ordinanza
gli strumenti informatici di gestione della stessa.