Art. 17 
 
  1. Le regioni definiscono per  ciascuno  studio  di  microzonazione
sismica di livello 1 se,  in  caso  di  futuro  approfondimento,  sia
possibile  utilizzare  gli  abachi  dei  fattori  di   amplificazione
riportati negli indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica,
ovvero sia necessario  ricorrere  ad  abachi  regionali,  ovvero  sia
necessario intraprendere studi di livello 3. 
  2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli  abachi  nazionali
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica»,
per   comporre    gli    abachi    regionali    per    amplificazioni
litostratigrafiche  o  verificare  gli  abachi  regionali  esistenti,
possono impiegare, nell'ambito del finanziamento  assegnato,  risorse
fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione  che  la  popolazione
dei comuni ove siano stati effettuati  studi  di  microzonazione  del
livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui
all'allegato 7. 
  3. Le risorse complessivamente  assegnate,  di  cui  al  precedente
comma, possono essere  integrate  con  quelle  di  cui  al  comma  2,
dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le  condizioni
previste nei suddetti articoli. 
  4. Le regioni inviano alla Commissione  tecnica  il  programma  per
comporre    gli    abachi    regionali    per    le    amplificazioni
litostratigrafiche o per verificare gli  abachi  regionali  esistenti
nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi
di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e'
possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.