Art. 18 
 
  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale
scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5  sono  accompagnati
dall'analisi  della   Condizione   limite   per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano, di cui ai  successivi  commi  del  presente
articolo, il cofinanziamento,  di  cui  all'art.  5,  comma  2  della
presente ordinanza, puo' essere ridotto fino al 25% del  costo  degli
studi di microzonazione e  contestualmente  aumentato  il  contributo
statale secondo la tabella di cui al comma 6 del  presente  articolo,
nel limite complessivo delle risorse di cui  all'art.  16,  comma  1,
destinate alle indagini di microzonazione sismica. 
  2. Si  definisce  come  Condizione  limite  per  l'emergenza  (CLE)
dell'insediamento urbano quella  condizione  al  cui  superamento,  a
seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con
il  verificarsi  di  danni  fisici  e  funzionali  tali  da  condurre
all'interruzione  delle  quasi  totalita'   delle   funzioni   urbane
presenti,  compresa  la  residenza,  l'insediamento  urbano  conserva
comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle
funzioni  strategiche  per  l'emergenza,  la  loro  accessibilita'  e
connessione con il contesto territoriale. 
  3. Le regioni, nel provvedimento di cui al  comma  3  dell'art.  5,
individuano  i  territori  nei  quali  effettuare  le  analisi  della
Condizione limite per l'emergenza (CLE)  dell'insediamento  urbano  e
determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti. 
  4.  Al  fine  di  conseguire  risultati  omogenei,  la  Commissione
tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.  3907/2010,  integra  gli  standard  di
rappresentazione  ed  archiviazione  informatica   degli   studi   di
microzonazione  sismica  con  gli  standard   per   l'analisi   della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento  urbano  di
cui al precedente comma 2. 
  5.  L'analisi  della  Condizione  limite  per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica
predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e  8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010
ed emanata con apposito  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile. Tale analisi comporta: 
  a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono  le
funzioni strategiche per l'emergenza; 
  b) l'individuazione delle infrastrutture  di  accessibilita'  e  di
connessione con il contesto territoriale, degli  oggetti  di  cui  al
punto a) e gli eventuali elementi critici; 
  c) l'individuazione degli aggregati  strutturali  e  delle  singole
unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale. 
  6. L'entita' dei contributi massimi, in ragione  della  popolazione
residente  sul  territorio  comunale  secondo  l'ultimo  dato   ISTAT
disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza,  per
lo svolgimento degli studi di  microzonazione  sismica,  accompagnati
dall'analisi  della   Condizione   limite   per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano, e' riportata nella tabella 2. Il contributo
di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni  con  piu'  di
100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono  il
cofinanziamento di cui al comma 1. 
  7. Le attivita' derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono svolte nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
    

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|        Popolazione        |    Contributo    |
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|         Ab ≤ 2.500        |    9.750,00 €    |
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|    2.500 < ab. ≤ 5.000    |    13.500,00 €   |
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|    5.000 < ab. ≤ 10.000   |   16.500,00 €    |
|---------------------------|------------------|
|   10.000 < ab. ≤ 25.000   |   19.500,00 €    |
|---------------------------|------------------|
|   25.000 < ab. ≤ 50.000   |   23.250,00 €    |
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|   50.000 < ab. ≤ 100.000  |   26.250,00 €    |
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|        100.000 < ab.      |   30.000,00 €    |
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Tab. 2. 
 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 febbraio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti