Art. 2 
 
  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2011  e'  utilizzata   per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16: 
  a) indagini di microzonazione sismica; 
  b)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  20  marzo
2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in  materia,  di  proprieta'
pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche'
per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione  di
quegli edifici che  nei  piani  di  emergenza  di  protezione  civile
ospitano funzioni strategiche; 
  c)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; 
  d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione  del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di  elevata
vulnerabilita'  ed  esposizione,  anche  afferenti   alle   strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Presidente della regione interessata. 
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei comuni  con  ag  non  inferiore  a
0,125  g.  Possono  essere  finanziati  anche  edifici  ed  opere  di
interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria,  a
condizione  che  l'amplificazione  sismica   nel   sito   dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con  decreto
ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  circolare,  determini  un
valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di
0,125 g. 
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di  cui  all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,  n.
380 nei quali, alla data di pubblicazione della  presente  ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari
sono  destinati  a  residenza  stabile  e  continuativa   di   nuclei
familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione  o
attivita' produttiva. 
  5. Le regioni attivano per l'annualita' 2011, con le  modalita'  di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c)
del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla  lettera
c) del comma 1, le regioni che fruiscono di  un  finanziamento,  come
sopra definito, inferiore a 2.000.000 €. 
  6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata.