Art. 3 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le  regioni  sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 febbraio 2004. 
  2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera a). 
  3. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti  i  comuni
interessati che trasmettono una proposta di priorita'  degli  edifici
ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione  del
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione
delle  risorse,  di  cui  al  comma  1  nella   Gazzetta   Ufficiale,
individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel
rispetto della presente ordinanza. 
  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le province autonome di Trento e  Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i  programmi  di  cui  al
comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.