Art. 4 
 
  1.  Nel  caso  di  interventi  su  strutture  o  infrastrutture  di
proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati  sono
considerati elementi di  priorita',  la  posizione  dell'edificio  in
prospicienza di una via di  fuga  prevista  nel  piano  di  emergenza
provinciale o comunale per il rischio  sismico  o  vulcanico,  oppure
l'appartenenza all'infrastruttura a servizio  della  via  di  fuga  o
ancora l'interferenza con essa. 
  2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di  fuga  se  la
facciata sulla via di fuga  ha  altezza  superiore  al  doppio  della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.