Art. 6 
 
  1. Le regioni per gli ambiti di propria  competenza  predispongono,
entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Capo
Dipartimento della protezione civile di ripartizione  delle  risorse,
di cui all'art. 3, comma 1,  le  specifiche  di  realizzazione  degli
studi, sentiti  gli  enti  locali,  e  le  inviano  alla  Commissione
tecnica. 
  2. Le regioni, nei  successivi  sessanta  giorni,  provvedono  alla
selezione  di  soggetti  realizzatori  dei  progetti  di   studi   di
microzonazione sismica nelle aree interessate  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui  all'art.  18,  e
definiscono i tempi di  realizzazione  degli  elaborati  finali,  che
comunque non potranno essere superiori a 180 giorni. 
  3. Gli  enti  locali  si  adoperano  per  favorire  tecnicamente  e
logisticamente le indagini sul  territorio,  fornendo  tutti  i  dati
utili agli studi. 
  4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui  all'art.  5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi. 
  5. Le regioni certificano, entro sessanta  giorni  dal  ricevimento
degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e  delle
eventuali analisi di cui all'art. 18,  che  i  soggetti  realizzatori
abbiano rispettato le  specifiche  definite  dalle  regioni  e  dagli
«Indirizzi e criteri  per  la  microzonazione  sismica»,  nonche'  le
ulteriori  clausole  contrattuali,  ne   danno   comunicazione   alla
Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali. 
  6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche  o
approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art.
18,  comunicati  e  certificati  dalle  regioni,  che  ne  assicurano
l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. 
  7. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera
definitiva  gli  studi  effettuati  redigendo   un   certificato   di
conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.