Art. 6 1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica. 2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a 180 giorni. 3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi. 4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi. 5. Le regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonche' le ulteriori clausole contrattuali, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali. 6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, comunicati e certificati dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. 7. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.