Art. 8 
 
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico,  o,   eventualmente,   di   demolizione   e   ricostruzione,
destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture
e degli impianti strettamente  connessi  all'esecuzione  delle  opere
infrastrutturali, e' determinato nella seguente misura massima: 
  a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni  metro  cubo  di  volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 300  euro  per  ogni  metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; 
  b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro  cubo  di  volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 450  euro  per  ogni  metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; 
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per  ogni  metro  cubo  di
volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600  euro  per  ogni
metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.