Art. 7 1. Le competenti autorita' regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l'attivita' di monitoraggio e di sorveglianza degli animali selvatici. In particolare, tutte le volpi abbattute, o trovate morte, e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti, o abbattuti perche' sospetti, sono sottoposti a test per la diagnosi della rabbia. 2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma 1 e' valutata la possibilita' di realizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo sulla popolazione volpina.