Art. 7 
 
  1. Le competenti autorita' regionali  e  provinciali,  ivi  incluse
quelle  i  cui  territori  confinano   con   le   zone   interessate,
intensificano l'attivita' di monitoraggio  e  di  sorveglianza  degli
animali selvatici.  In  particolare,  tutte  le  volpi  abbattute,  o
trovate morte, e gli  altri  animali  selvatici  sensibili  rinvenuti
morti, o abbattuti perche' sospetti, sono sottoposti a  test  per  la
diagnosi della rabbia. 
  2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma  1  e'  valutata  la
possibilita' di  realizzare,  sentito  l'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale,  un  prelievo  attivo   sulla
popolazione volpina.