Art. 2 
 
 
                       Modalita' organizzative 
 
  1. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e  per  la  tutela
della salute, le societa' sportive ospitanti o gli enti organizzatori
delle manifestazioni  sportive  mettono  a  disposizione,  come  gia'
previsto nei regolamenti sportivi, un locale idoneo per il  prelievo,
comprendente una zona di attesa ed  un  vano  per  le  operazioni  di
controllo,  dotato  di  servizi  igienici.  Il  locale  e'   altresi'
corredato di un tavolo con sedie,  fornito  di  almeno  due  tipi  di
bibite analcoliche  diverse  e  sigillate,  non  contenenti  sostanze
vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione. 
  2.  L'ispettore  medico  DCO/BCO  della  FMSI  individuato  per  il
prelievo e' designato con  formale  atto  di  incarico.  Copia  della
lettera di incarico e' consegnata dall'ispettore medico DCO/BCO della
FMSI al responsabile della organizzazione della gara o della societa'
ospitante. La comunicazione di sottoposizione a  controllo  compilata
dall'ispettore medico designato e' consegnata all'atleta dal medesimo
ispettore medico o dall'organizzazione della gara  o  dalle  societa'
sportive di appartenenza o dagli Ispettori  Investigativi  Antidoping
del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. 
  3. Gli atleti, i medici sociali,  i  massaggiatori,  i  tecnici,  i
dirigenti accompagnatori e le societa'  sono  tenuti  a  prestare  la
massima collaborazione nell'espletamento del  controllo  anti-doping.
Il   responsabile    della    manifestazione    consente    l'accesso
dell'ispettore medico  DCO/BCO  della  FMSI,  anche  con  la  propria
autovettura, nel luogo piu' vicino alla zona adibita al prelievo.