Art. 2 Modalita' organizzative 1. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le societa' sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come gia' previsto nei regolamenti sportivi, un locale idoneo per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale e' altresi' corredato di un tavolo con sedie, fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione. 2. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI individuato per il prelievo e' designato con formale atto di incarico. Copia della lettera di incarico e' consegnata dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI al responsabile della organizzazione della gara o della societa' ospitante. La comunicazione di sottoposizione a controllo compilata dall'ispettore medico designato e' consegnata all'atleta dal medesimo ispettore medico o dall'organizzazione della gara o dalle societa' sportive di appartenenza o dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. 3. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le societa' sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'espletamento del controllo anti-doping. Il responsabile della manifestazione consente l'accesso dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, anche con la propria autovettura, nel luogo piu' vicino alla zona adibita al prelievo.