Art. 5 
 
 
             Modalita' di raccolta dei campioni di urine 
 
  1. La raccolta del campione  di  urine,  nell'apposito  recipiente,
avviene alla presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI che e'
dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nei locali fino
a che non produce la quantita' minima di urina superiore ad almeno 90
ml, e puo' assumere le bevande  analcoliche,  gasate  o  non  gasate,
indicate nell'articolo 2, comma 1.  Qualora  la  quantita'  di  urina
prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto  viene
sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa  per  il
prelievo si protragga, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI,  a  sua
esclusiva discrezione, puo' consentire all'atleta di fare la doccia e
vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il  campione
prelevato  precedentemente  viene  dissigillato  quando  l'atleta  ha
prodotto in un altro contenitore di raccolta una ulteriore  quantita'
di urina necessaria  per  completare  l'operazione  di  prelievo.  Al
laboratorio  debbono  sempre  pervenire   le   prime   urine   emesse
dall'atleta. 
  2.  Una  volta  prodotto  il  campione,   l'atleta,   in   presenza
dell'ispettore  medico  DCO/BCO  della  FMSI  e  con   la   eventuale
collaborazione di quest'ultimo su richiesta dell'atleta,  utilizzando
la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A
e B in modo che circa 1/3  del  volume  originario  sia  immesso  nel
flacone B (non meno di 30 ml) e 2/3 nel flacone  A,  avendo  cura  di
lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente  utilizzato
per il prelievo sufficiente per consentire  la  determinazione  della
densita'. 
  3. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI effettua la  misura  della
densita' utilizzando il residuo di urina appositamente  lasciato  nel
recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato  sul  verbale
di prelievo  anti-doping.  Il  valore  della  densita'  misurata  con
refrattometro ottico o digitale deve  essere  uguale  o  superiore  a
1.005. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si
procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con  le  modalita'
di cui ai commi 1 e 2. Terminate  le  operazioni  di  prelievo  e  la
sigillatura dei campioni  raccolti,  il  medico  invita  l'atleta  ad
eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i
campioni vanno comunque inviati al laboratorio. 
  4.  Ciascun  flacone,  obbligatoriamente  sigillato,  deve   essere
inserito in una confezione sigillabile con un pad per  l'assorbimento
di eventuali accidentali fuoriuscite di liquido biologico. I  flaconi
sigillati  e  cosi'  conservati  sono  introdotti  in  appositi  box,
eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inseriti in apposita
borsa per la spedizione,  conforme  alla  normativa  vigente  per  il
trasporto di materiali biologici, che e' a sua volta  chiusa  con  un
metodo di sicurezza. 
  5.  Tutte  le  suddette  operazioni  sono  eseguite  alla  presenza
dell'atleta ed eventualmente da una persona di fiducia dell'atleta se
da questi richiesto. 
  6. La presenza di chi esercita la potesta'  genitoriale  ovvero  di
altra persona di fiducia  e'  obbligatoria  quando  l'atleta  sia  un
minore. 
  7. Agli atleti e' obbligatorio far constatare che i  flaconi  e  il
box siano stati sigillati in modo corretto e che  i  codici  numerici
relativi ai flaconi e al box corrispondono  a  quelli  riportati  sul
verbale di prelievo anti-doping.