Art. 5 Modalita' di raccolta dei campioni di urine 1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI che e' dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nei locali fino a che non produce la quantita' minima di urina superiore ad almeno 90 ml, e puo' assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate, indicate nell'articolo 2, comma 1. Qualora la quantita' di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, a sua esclusiva discrezione, puo' consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il campione prelevato precedentemente viene dissigillato quando l'atleta ha prodotto in un altro contenitore di raccolta una ulteriore quantita' di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo. Al laboratorio debbono sempre pervenire le prime urine emesse dall'atleta. 2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo su richiesta dell'atleta, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa 1/3 del volume originario sia immesso nel flacone B (non meno di 30 ml) e 2/3 nel flacone A, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione della densita'. 3. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI effettua la misura della densita' utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore della densita' misurata con refrattometro ottico o digitale deve essere uguale o superiore a 1.005. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vanno comunque inviati al laboratorio. 4. Ciascun flacone, obbligatoriamente sigillato, deve essere inserito in una confezione sigillabile con un pad per l'assorbimento di eventuali accidentali fuoriuscite di liquido biologico. I flaconi sigillati e cosi' conservati sono introdotti in appositi box, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inseriti in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che e' a sua volta chiusa con un metodo di sicurezza. 5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenza dell'atleta ed eventualmente da una persona di fiducia dell'atleta se da questi richiesto. 6. La presenza di chi esercita la potesta' genitoriale ovvero di altra persona di fiducia e' obbligatoria quando l'atleta sia un minore. 7. Agli atleti e' obbligatorio far constatare che i flaconi e il box siano stati sigillati in modo corretto e che i codici numerici relativi ai flaconi e al box corrispondono a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.