Art. 6 Verbale di prelievo 1. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copie secondo il modello predisposto dalla Commissione, che ricalca quello approvato dal CONI/NADO. Detto verbale e' firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della societa' o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della societa', se presenti, e dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI nonche' dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i flaconi A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della societa' o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della societa' sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping, purche' non rappresentino motivo di riconoscimento. 2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dall'atleta e, se presente, dal medico o da un responsabile della societa' e dal medico della federazione competente, se presente, nonche' dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. 3. Le copie del verbale sono ordinate come segue: a) la prima copia e' inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la localita' e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione; b) la seconda copia e' inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessati, sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la localita' e la data di svolgimento; c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta; d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI. 4. Sulle copie del verbale di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta contenente la copia del verbale di cui alla lettera d) del comma 3 e' inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i flaconi A e B. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e dal rappresentante della federazione o societa' sportiva interessata, se presente, nonche' degli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le buste di cui alle lettere a) e b) del comma 3 vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. Se presente il rappresentante federale, 1'ispettore medico DCO/BCO della FMSI puo' consegnare a questi le buste di cui alla lettera b) del comma 3 per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni e' inserita solo la busta di cui alla lettera d) del comma 3. 5. Su ogni copia del verbale di prelievo e' riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette. 6. I destinatari delle buste contenenti i verbali anti-doping di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato. 7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo. 8. Se l'atleta e' minorenne la sottoscrizione di cui ai commi 1 e 5 e' apposta dal rappresentante della societa' o da uno dei soggetti di cui all'art. 4, comma 9.