Art. 6 
 
 
                         Verbale di prelievo 
 
  1. L'ispettore medico  DCO/BCO  della  FMSI  compila,  per  ciascun
atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in
quattro copie secondo il modello predisposto dalla  Commissione,  che
ricalca quello approvato dal  CONI/NADO.  Detto  verbale  e'  firmato
dall'atleta, il quale in tal  modo  attesta  la  corretta  esecuzione
della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal  medico
della societa' o  dell'atleta  oppure  dal  dirigente  accompagnatore
della societa', se presenti, e dall'ispettore  medico  DCO/BCO  della
FMSI nonche' dagli Ispettori  Investigativi  Antidoping  del  Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le  firme  delle
persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo
anti-doping dopo che i flaconi A e B sono stati chiusi  e  sigillati.
Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del  medico  della  societa'  o
dell'atleta  o  del  dirigente  accompagnatore  della  societa'  sono
riportate  sul  verbale  di   prelievo   anti-doping,   purche'   non
rappresentino motivo di riconoscimento. 
  2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale  viene  compilato  e
firmato dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dall'atleta  e,  se
presente, dal medico o da un responsabile della societa' e dal medico
della federazione competente, se presente,  nonche'  dagli  Ispettori
Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela  della
Salute, se presenti. 
  3. Le copie del verbale sono ordinate come segue: 
    a) la prima copia e'  inserita  nell'apposita  busta  indirizzata
alla  Commissione  sul   cui   esterno   sono   riportati,   a   cura
dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla
federazione  sportiva  o  ente  di  promozione  sportiva   competente
all'evento, con la localita' e la data di svolgimento.  Le  eventuali
dichiarazioni  del  medico  e/o  notifiche  di  farmaci  soggetti   a
restrizioni somministrati all'atleta  controllato  sono  allegate  al
verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione; 
    b) la seconda copia e' inserita nell'apposita  busta  indirizzata
alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva  interessati,
sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico  DCO/BCO
della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva  o  ente
di promozione sportiva competente all'evento con la  localita'  e  la
data di svolgimento; 
    c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa
e sigillata, viene consegnata all'atleta; 
    d) la quarta copia non deve contenere alcun  dato  identificativo
dell'atleta  e  va  inserita  nell'apposita  busta   indirizzata   al
Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI. 
  4. Sulle copie del verbale di cui alle lettere a),  b),  e  c)  del
comma 3 sono riportati i dati identificativi  dell'atleta.  La  busta
contenente la copia del verbale di cui alla lettera d) del comma 3 e'
inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i flaconi A e
B. Tutte le  buste  sono  sigillate  e  controfirmate  dall'ispettore
medico DCO/BCO della FMSI e dal rappresentante  della  federazione  o
societa' sportiva interessata, se presente, nonche'  degli  Ispettori
Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela  della
Salute, se presenti. Le buste di cui alle lettere a) e b) del comma 3
vengono  inoltrate   rispettivamente   alla   Commissione   ed   alla
federazione  sportiva  interessata,  a  cura  dell'ispettore   medico
DCO/BCO  della  FMSI.  Se  presente   il   rappresentante   federale,
1'ispettore medico DCO/BCO della FMSI puo'  consegnare  a  questi  le
buste di cui alla lettera b) del comma 3 per l'inoltro al  competente
ufficio della federazione stessa. Nel contenitore  di  trasporto  dei
campioni e' inserita solo la busta di cui alla lettera d)  del  comma
3. 
  5. Su ogni copia del verbale di prelievo e' riportato il numero  di
codice  corrispondente  ai  flaconi  di  urina  prelevati.  La  firma
dell'atleta sul verbale di prelievo certifica  anche  la  correttezza
dell'apposizione di tutte le etichette. 
  6. I destinatari delle buste contenenti i  verbali  anti-doping  di
cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  3  hanno  l'obbligo  di
conservarle con  la  massima  cura,  con  il  divieto  di  aprirle  o
manometterle fino alla comunicazione del risultato. 
  7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila in ogni sua  parte
il  verbale  di  prelievo  anti-doping,  richiedendo   all'atleta   e
riportando sul  modulo  le  dichiarazioni  su  qualsiasi  trattamento
farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei
sette giorni precedenti il prelievo. L'ispettore medico DCO/BCO della
FMSI segnala inoltre  alla  Commissione,  mediante  rapporto  scritto
separato, eventuali comportamenti, tentativi od  azioni  condotte  da
chiunque, tesi ad evitare che l'atleta  designato  si  sottoponga  al
controllo  anti-doping,  ovvero   comportamenti   e   tentativi   che
contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo. 
  8. Se l'atleta e' minorenne la sottoscrizione di cui ai commi 1 e 5
e' apposta dal rappresentante della societa' o da uno dei soggetti di
cui all'art. 4, comma 9.