Art. 7 Analisi di laboratorio 1. L'inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI e' effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Commissione. 2. L'apertura della borsa di trasporto, del box e del flacone A di cui all'art. 4, comma 6, avviene presso la sede del Laboratorio Anti-doping della FMSI. Il predetto flacone A viene utilizzato per la prima analisi. Il flacone B di cui all'art. 4, comma 6, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dal box, verificatane l'integrita' dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrita'. In caso di positivita' della prima analisi, il flacone B viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione se richiesta dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisi e' notificata dalla Commissione, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, all'Autorita' giudiziaria facendo presente i tempi entro i quali, per motivi di attendibilita', le stesse controanalisi saranno effettuate. 3. Le analisi dei campioni A e B, contenuti nei rispettivi flaconi, vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, secondo la convenzione con la Commissione. 4. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI esegue le analisi e comunica i risultati nel piu' breve tempo possibile, come specificato nella convenzione di cui all'art. 1, comma 3. 5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI alla Commissione. L'accertamento dell'identita' dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione, alla presenza di un Ispettore Investigativo Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positivita' emesso dal Laboratorio Anti-doping, recante il codice del campione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso della Commissione. 6. Una volta determinata l'identita' dell'atleta, la Commissione provvede con la massima tempestivita' a darne comunicazione all'atleta, al Presidente della federazione interessata, alla societa' di appartenenza e al CONI, a mezzo telegramma, fax, raccomandata, o posta elettronica certificata. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, acquisiti dalla Commissione gli atti relativi alla positivita' accertata dal Laboratorio Anti-doping della FMSI e all'identificazione dell'atleta risultato positivo, provvede ad informare l'Autorita' giudiziaria. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, nel rispetto dei regolamenti internazionali e delle norme per l'accreditamento, e' autorizzato a dare comunicazione dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice del campione trovato positivo, direttamente alla WADA ed alle federazioni internazionali di competenza. 7. L'eventuale analisi di revisione, su richiesta dell'atleta interessato ed a sue spese, viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, dopo che la Commissione ha acquisito, ove necessario, il nulla osta dell'Autorita' giudiziaria tramite il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. La Commissione concorda con il predetto Laboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta e, tramite il Comando Carabinieri per la tutela della salute, al magistrato inquirente con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione e' comunicata dalla Commissione anche al Presidente della federazione interessata, alla societa' di appartenenza e al CONI. La comunicazione e' inviata a mezzo telegramma, fax, raccomandata, o posta elettronica certificata. 8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione di cui al flacone B, puo' assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso ovvero, se minore, da chi ha la potesta' o infine dalla societa' di appartenenza, con lettera o mezzo fax, purche' la delega pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. 9. L'atleta o il rappresentante delegato puo' essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificati nei termini di cui al comma 8. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI non consente l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla Commissione o dall'Autorita' giudiziaria. 10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresi' assistere un rappresentante della federazione interessata ed un membro della Commissione accreditato. 11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positivita', la Commissione, provvede a darne comunicazione all'Autorita' giudiziaria inquirente, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, al Presidente della federazione interessata, all'atleta confermato positivo, ovvero a chi ne esercita la potesta' se minore, ed alla societa' di appartenenza e al CONI a mezzo telegramma, fax, raccomandata o posta elettronica certificata. 12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, la Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel comma 11 con le stesse modalita'.