Art. 7 
 
 
                       Analisi di laboratorio 
 
  1. L'inoltro dei campioni al  Laboratorio  di  Analisi  Anti-doping
della FMSI e' effettuato con mezzo  celere  secondo  le  disposizioni
impartite dalla Commissione. 
  2. L'apertura della borsa di trasporto, del box e del flacone A  di
cui all'art. 4, comma 6,  avviene  presso  la  sede  del  Laboratorio
Anti-doping della FMSI. Il predetto flacone A viene utilizzato per la
prima analisi. Il flacone B di cui  all'art.  4,  comma  6,  estratto
dalla corrispondente borsa  di  trasporto  e  dal  box,  verificatane
l'integrita' dei sigilli, viene conservato  sigillato  in  condizioni
tali da garantirne l'integrita'. In caso di positivita'  della  prima
analisi, il flacone B viene dissigillato in occasione dell'analisi di
revisione se richiesta dall'atleta. In questo caso, la  richiesta  di
controanalisi e' notificata dalla Commissione,  per  il  tramite  del
Comando  Carabinieri  per  la  tutela  della  salute,   all'Autorita'
giudiziaria facendo presente i tempi entro i  quali,  per  motivi  di
attendibilita', le stesse controanalisi saranno effettuate. 
  3. Le analisi dei campioni A e B, contenuti nei rispettivi flaconi,
vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi  Anti-doping
della FMSI, secondo la convenzione con la Commissione. 
  4. Il Laboratorio di  Analisi  Anti-doping  della  FMSI  esegue  le
analisi e comunica i risultati nel piu' breve tempo  possibile,  come
specificato nella convenzione di cui all'art. 1, comma 3. 
  5. I risultati positivi e negativi delle  analisi  sono  comunicati
dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI  alla  Commissione.
L'accertamento dell'identita' dell'atleta risultato positivo  avviene
presso la Commissione, alla presenza di  un  Ispettore  Investigativo
Antidoping del  Comando  Carabinieri  per  la  Tutela  della  Salute,
mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito  di
positivita' emesso dal Laboratorio Anti-doping, recante il codice del
campione, e il verbale del prelievo  anti-doping  in  possesso  della
Commissione. 
  6. Una volta determinata l'identita'  dell'atleta,  la  Commissione
provvede  con  la  massima  tempestivita'   a   darne   comunicazione
all'atleta,  al  Presidente  della  federazione   interessata,   alla
societa'  di  appartenenza  e  al  CONI,  a  mezzo  telegramma,  fax,
raccomandata, o posta elettronica certificata. Il Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute,  acquisiti  dalla  Commissione  gli  atti
relativi alla positivita' accertata dal Laboratorio Anti-doping della
FMSI e all'identificazione dell'atleta risultato  positivo,  provvede
ad informare  l'Autorita'  giudiziaria.  Il  Laboratorio  di  Analisi
Anti-doping della FMSI, nel rispetto dei regolamenti internazionali e
delle norme per l'accreditamento, e' autorizzato a dare comunicazione
dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo  codice  del
campione trovato positivo, direttamente alla WADA ed alle federazioni
internazionali di competenza. 
  7. L'eventuale  analisi  di  revisione,  su  richiesta  dell'atleta
interessato ed a sue  spese,  viene  effettuata  dal  Laboratorio  di
Analisi Anti-doping della FMSI, dopo che la Commissione ha acquisito,
ove necessario, il nulla osta dell'Autorita' giudiziaria  tramite  il
Comando Carabinieri  per  la  Tutela  della  Salute.  La  Commissione
concorda con il predetto Laboratorio la data di  effettuazione  delle
controanalisi dandone comunicazione all'atleta e, tramite il  Comando
Carabinieri per la tutela della salute, al magistrato inquirente  con
un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per  le  analisi
di revisione e' comunicata  dalla  Commissione  anche  al  Presidente
della federazione interessata, alla societa'  di  appartenenza  e  al
CONI.  La  comunicazione  e'  inviata  a   mezzo   telegramma,   fax,
raccomandata, o posta elettronica certificata. 
  8. Alle analisi di  revisione,  fin  dalla  fase  di  apertura  del
campione di cui al flacone B,  puo'  assistere  l'atleta  interessato
oppure un  suo  rappresentante,  appositamente  delegato  dall'atleta
stesso ovvero, se minore, da  chi  ha  la  potesta'  o  infine  dalla
societa' di appartenenza, con lettera o mezzo fax, purche' la  delega
pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore  precedenti  la
data stabilita per le operazioni di controanalisi. 
  9. L'atleta o il rappresentante delegato puo' essere  assistito  da
un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono  notificati  nei
termini di cui al comma 8.  Il  Laboratorio  di  Analisi  Anti-doping
della FMSI non consente l'accesso nei propri  locali  a  persone  non
preventivamente  accreditate  dalla  Commissione   o   dall'Autorita'
giudiziaria. 
  10. All'apertura dei campioni relativi alle  analisi  di  revisione
possono  altresi'  assistere  un  rappresentante  della   federazione
interessata ed un membro della Commissione accreditato. 
  11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato
l'esito  di   positivita',   la   Commissione,   provvede   a   darne
comunicazione all'Autorita' giudiziaria inquirente,  per  il  tramite
del Comando Carabinieri per la tutela  della  salute,  al  Presidente
della federazione interessata, all'atleta confermato positivo, ovvero
a chi ne  esercita  la  potesta'  se  minore,  ed  alla  societa'  di
appartenenza e al CONI a mezzo telegramma, fax, raccomandata o  posta
elettronica certificata. 
  12. Qualora l'analisi di  revisione  fornisca  esito  negativo,  la
Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel  comma
11 con le stesse modalita'.